Il contenuto del verbale (attestante lo stato di handicap grave) redatto dalla commissione medica ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992 è comprovabile mediante la dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 47 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445, considerato che tale documento non può ritenersi o, comunque, equipararsi ad un certificato medico, che è invece escluso dall'autocertificazione.
A precisarlo è il Dipartimento della Funzione Pubblica che con parere UANAS del 13 luglio scorso ha evidenziato la differenza fra il certificato medico, che è la forma più classica di documentazione dell'attività medica, nel quale il sanitario attesta lo stato di salute del paziente, e il verbale previsto dall'art. 4 della legge n. 104/1992 in relazione all'art. 1 della legge n. 295/1990, che è l'espressione valutativa di un organo collegiale (fra l'altro composto anche da non medici: ad es. un operatore sociale) sulla sussistenza in capo ad un soggetto richiedente dei particolari requisiti richiesti dalla legge al fine dell'ottenimento dei benefici da quest'ultima previsti.