Non è una novità: entro il 31 marzo di ogni anno le scuole devono comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso il sito PerlaPA, i dati relativi ai permessi fruiti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (l'assistenza alle persone disabili), dai dipendenti pubblici, compreso il personale scolastico.
L’obbligo è stato introdotto dall’art. 24 della legge n. 183/2010, per la misurazione qualitativa e quantitativa delle agevolazioni fruite dal personale delle amministrazioni pubbliche e previste, in particolare, dall’articolo 33, commi 2 e 3, della suddetta legge.
In particolare la rilevazione riguarda i seguenti dati:
- i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi;
- la tipologia di permesso fruita (permessi fruiti dal lavoratore per se stesso o per assistenza a terzi);
- per i permessi fruiti per assistenza a terzi, il nominativo dell’assistito, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito nonché il rapporto di parentela o affinità che intercorre tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
- per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell’età maggiore o minore di tre anni del figlio;
- il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell’anno precedente per ciascun mese, specificando, in particolare, le ore o frazioni di ore fruite per ciascuna giornata nel corso del mese di riferimento.
La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica per i permessi conferiti nell’anno precedente anche nel caso in cui non siano stati accordati permessi (dichiarazione negativa).