Con una recente sentenza (la n. 63 del 14 gennaio 2011) il Tar Puglia, sezione di Bari, si è pronunciato relativamente alla fruibilità da parte del lavoratore dei permessi mensili retribuiti previsti dall'art. 33 della legge 104 del 1992.
Secondo il Tar, i permessi retribuiti possono essere concessi sia ai familiari lavoratori conviventi sia a quelli non conviventi, ma per questi ultimi a condizione che assistano con continuità e in via esclusiva il portatore di handicap.
Nel caso di specie in cui l’esclusività non risulta controversa, il Collegio ritiene che “il requisito della continuità dell’assistenza non possa farsi coincidere con una quotidianità dell’assistenza medesima, essendo sufficiente che tale assistenza si svolga secondo criteri di sistematicità e di adeguatezza […]; tanto è vero che i benefici per cui è causa non possono invece essere riconosciuti solo per l’ipotesi di ricovero del disabile a tempo pieno presso apposita struttura”.
La distanza quindi non può in sé rappresentare elemento dirimente alla mancata concessione del beneficio. Per continuità dell’assistenza, intesa anche come effettività dell’assistenza in favore del disabile da parte del lavoratore, genitore o parente del soggetto stesso, non può – ai fini della concessione dei giorni di permesso – aversi riguardo in senso ostativo ad una accezione del concetto di lontananza solo in senso spaziale.
Rientra poi nelle valutazioni personali del lavoratore che assiste la persona handicappata trovare la migliore soluzione organizzativa possibile per dare l’ottimale assistenza alla persona handicappata stessa, compatibile con la lontananza e le specifiche esigenze della persona assistita.