I docenti e il personale ATA possono usufruire dei permessi per assistenza familiari con disabilità di cui all’art. 33, comma 3 della Legge n. 104/1992 sia a giorni (tre giorni al mese) sia ad ore o invece i permessi ad ore si possono concedere solo ai portatori di handicap?
A questa domanda ha risposto l'Aran, ricordando che sulla materia vi è una circolare del Dipartimento Funzione Pubblica, la n. 8/2008 (confermata dalla successiva circolare n. 1/2012) che, sul punto, chiarisce: “i portatori di handicap grave nel corso del mese possono fruire alternativamente di:
- 2 ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese (comma 2 dell’art. 33);
- 3 giorni interi di permesso a prescindere dall’orario della giornata (comma 2 dell’art. 33) ovvero
- 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze, cioè con articolazione anche diversa rispetto a quella delle due ore giornaliere (solo qualora la frazionabilità ad ore sia prevista dal CCNL di riferimento)” .
A tale riguardo occorre considerare che il CCNL Scuola non prevede la frazionabilità ad ore dei tre giorni di permesso, per cui il dipendente della scuola portatore di handicap in situazione di gravità potrà usufruire alternativamente dei 3 giorni di permesso retribuito non frazionabile ad ore, oppure, come sancito dall’art. 33, comma 6 della legge n. 104 del 1992, di 2 ore di permesso orario giornaliero retribuite.
Tali ore, essendo equiparate a quelle per l’allattamento dalle circolari INPDAP n. 49 del 2000 e n. 33 del 2002 e dalla circolare INPS n. 139 del 2002, ne prevedono analoga distribuzione: due ore al giorno per un orario lavorativo giornaliero pari o superiore alle sei ore, una ora al giorno per un orario inferiore alle sei ore.
Infine, in base all’art. 33, comma 3, ai coniugi, parenti o affini entro il 2° grado che lavorano come dipendenti spettano 3 giorni al mese non frazionabili in ore (per determinare i gradi di parentela o affinità il riferimento è al Libro I, Titolo V, articoli 74-78 del Codice Civile. A titolo esemplificativo sono parenti di primo grado: genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; sono affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero; sono affini di secondo grado: cognati).
La Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010, solo in particolari condizioni, estende le agevolazioni ai parenti e affini di terzo grado della persone con disabilità da assistere. Queste “eccezioni” sono fissate dall’articolo 24 della citata Legge 183/2010: i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.