Non è una novità: entro il 31 marzo di ogni anno le scuole devono comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso il sito PerlaPA, i dati relativi ai permessi fruiti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (l'assistenza alle persone disabili), dai dipendenti pubblici, compreso il personale scolastico.
L’obbligo è stato introdotto dall’art. 24 della legge n. 183/2010, per la misurazione qualitativa e quantitativa delle agevolazioni fruite dal personale delle amministrazioni pubbliche e previste, in particolare, dall’articolo 33, commi 2 e 3, della suddetta legge.
In particolare la rilevazione riguarda i seguenti dati:
- i nominativi dei dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;
- in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità, il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito;
- il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
- per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell' età maggiore o minore di tre anni del figlio;
- il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente per ciascun mese, specificando, in particolare, le ore o frazioni di ore fruite per ciascuna giornata nel corso del mese di riferimento.
Con nota prot. n. 943 del 13/01/2015 il Miur ricorda l’adempimento per le scuole e richiama l'attenzione degli Uffici scolastici regionali sulla necessità di acquisire anticipatamente, presso le istituzioni scolastiche del territorio, il dato relativo al numero complessivo del personale di ruolo e non di ruolo - per supplenze di durata annuale e fino al termine delle attività didattiche – in servizio presso le istituzioni scolastiche e che risulti titolare dei benefici di cui alla Legge 104/92, anche nel caso in cui non abbia fruito dei relativi permessi.
A tal fine, alla nota è allegata una scheda di rilevazione che dovrà essere compilata e restituita al Miur entro e non oltre il 24 gennaio 2015.