La circolare n. 117/2012 dell'Inps aveva fornito informazioni inerenti le modalità di presentazione delle domande di permessi di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che dall’1 ottobre 2012 devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il web, i patronati o il contact center multicanale.
A seguito di richieste di chiarimenti pervenute dalle strutture territoriali relativamente a quesiti provenienti da scuole pubbliche, l'Inps con messaggio n. 18728 del 15/11/2012 ha fornito alcune precisazioni relative al campo di applicazione soggettivo di tale procedura telematica, chiarendo che è stata innovata solo la modalità di presentazione della domanda e non l’ambito soggettivo degli utenti tenuti a presentare all’Istituto l’istanza medesima.
Pertanto, l’obbligo di invio telematico previsto dall’1 ottobre 2012 nella circolare citata, n. 117 del 2012, riguarda esclusivamente la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato e non i soggetti titolari di un rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, con copertura assicurativa presso la gestione ex INPDAP.
Di conseguenza, con riferimento alle domande presentate da quest’ultima categoria di lavoratori, le strutture territoriali dovranno dichiarare l’incompetenza dell’Istituto e darne comunicazione al soggetto interessato, precisando, altresì, che competente alla concessione di tali benefici per il personale in questione è esclusivamente il datore di lavoro, cui fa carico il relativo onere economico ai sensi dell’art 33, comma 4, della legge del 5 febbraio 1992, n. 104 e dell’art 2, comma 2, del decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151.