Sinergie di Scuola

È finalmente stata risolta una questione che recentemente ha fatto molto discutere riguardante l’accesso alla pensione anticipata.

La cd. Riforma Fornero, ricordiamo, ha previsto che la pensione anticipata è concessa all’età di 62 anni a chi ha un’anzianità contributiva di almeno 42 anni e 1 mese se uomo o 41 anni e 1 mese se donna. Tali requisiti, dal 2013, sono pari a 41 anni e 5 mesi per le donne e 42 anni e 5 mesi per gli uomini, mentre dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 i nuovi requisiti per la pensione anticipata sono i seguenti:

  1. per le donne 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva (senza nessun arrotondamento);
  2. per gli uomini 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva (senza nessun arrotondamento).

Avendo il requisito contributivo, è inoltre prevista la possibilità di accedere alla pensione anticipata prima dei 62 anni di età, incorrendo però in una penalizzazione sul calcolo della pensione, pari all’1% per ogni anno di anticipo entro un massimo di due anni e al 2% per ogni anno ulteriore rispetto ai primi due. L’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nella sua formulazione originaria, prevedeva che le penalizzazioni, limitatamente al oersonale che maturi l’anzianità contributiva entro il 31/12/2017, non operano se l’anzianità contributiva per l’accesso alla pensione di anzianità “derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.”

In sostanza, nel computo dell’anzianità contributiva valida per evitare le penalizzazioni, non erano compresi i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 104/92, così come erano stati esclusi i congedi parentali e i permessi per le donazione di sangue, mancanze queste ultime sanate con un emendamento approvato il 10 ottobre scorso. Ora, il comma 493 ha finalmente ricompreso anche i permessi ex legge 104/92 tra le assenze dal lavoro che valgono ai fini della non riduzione della pensione anticipata.

Sebbene utili a tutti gli effetti per il diritto e il computo della pensione, restano ancora esclusi ai fini della non applicazione della penalizzazione i periodi di riscatto dei periodi di studio, di congedo straordinario per gravi motivi familiari e i periodi di disoccupazione che non abbia dato diritto alla cassa integrazione guadagni.

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