I permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 e le ferie costituiscono due istituti aventi natura e carattere totalmente diversi e non “interscambiabili”.
A chiarirlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che con interpello n. 21/2011 ha risposto alla richiesta avanzata da un sindacato di categoria riguardo alla legittimità di proporziona mento dei permessi ex art. 33, L. n. 104/1992 in base ai giorni di ferie usufruite nel medesimo mese.
Preliminarmente il Ministero ha distinto le differenti finalità dei due istituti: le ferie costituiscono un diritto personale e inalienabile costituzionalmente garantito, e l’art. 10, D.Lgs. 66/2003 stabilisce che “fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva (…) va goduto per almeno due settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell’anno di maturazione e per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione”.
La ratio della normativa concernente le ferie risiede nella possibilità concessa al lavoratore di recuperare le energie psico–fisiche impiegate nello svolgimento dell’attività lavorativa e di realizzare esigenze anche ricreative personali e familiari.
Diversamente, le disposizioni di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 – recentemente modificate dall’art. 24 della L. n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro 20101) – introducono agevolazioni per i familiari che assistono persone con handicap e per gli stessi lavoratori con disabilità, riconoscendo il diritto ad un permesso mensile di tre giorni. Lo spirito norma è evidentemente quello di garantire al disabile una assistenza morale e materiale adeguata.
È evidente che i permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 e le ferie costituiscano due istituti aventi natura e carattere totalmente diversi, per cui la fruizione delle ferie non va ad incidere sul godimento dei permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992, non risultando conseguentemente possibile un proporzionamento degli stessi permessi in base ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese.