Relativamente alla corretta applicazione del disposto normativo di cui alla legge 104/1992 e in riferimento alla nota prot. n. AOODGPER 6435 del 25/06/2013, con circolare prot. n. 5160 del 3/07/2013 l'Usr Campania precisa che per ottenere la precedenza prevista all’art. 33, nel caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, sono necessarie le seguenti condizioni:
- impossibilità del coniuge del disabile di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
- impossibilità da parte di altri figli, di effettuare l’assistenza del genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive;
- esclusività dell’assistenza: essere l’unico figlio ad aver chiesto i benefici legge 104/1992 (permessi retribuiti o congedo straordinario per l’assistenza, precedenze);
- non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato.