Con la nota prot. n. 2322 del 22/04/2015 l'Usr per la Liguria ha ricordato che l’art. 26 comma 6 bis della legge 114 dell’11 agosto 2014 ha assegnato all’INPS la competenza sulle procedure di revisione della certificazione di disabilità, anche ai fini dell'integrazione scolastica.
Nella fase di transizione di competenze tra enti si è però verificato un ritardo nell’espletamento delle revisioni.
Tuttavia, chiarisce l'Usr, se la procedura non si conclude entro la scadenza prevista per la revisione, il ritardo non comporta la sospensione degli interventi previsti dalla legge 104/92 ai fini dell’integrazione scolastica, in quanto la suddetta norma dispone che "nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di
verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura".