Le istituzioni scolastiche possono ritenere valide, ai fini scolastici e, di conseguenza, per l’assegnazione dei docenti per le attività di sostegno, le certificazioni rilasciate dai medici di base agli alunni con sindrome di Down.
Il chiarimento è contenuto nella nota prot. n. 4902 del 19/09/2013 con la quale il Miur ha risposto ad alcune segnalazioni in merito al mancato riconoscimento, da parte di alcuni istituti scolastici, delle certificazioni rilasciate dai medici di base a studenti con sindrome di Down, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/1992.
A tale riguardo, il Ministero ha richiamato l’articolo 94 della legge n. 289/2002, che così recita “in considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli.”