Secondo la Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico – IGOP “il rateo di tredicesima, in quanto voce fissa e continuativa maturata mensilmente, debba essere computato nel calcolo dell’indennità da corrispondere, ritenendo che l’esplicita previsione della non utilità del periodo di congedo ai fini della tredicesima mensilità sia stata introdotta dal legislatore per evitare una doppia corresponsione del citato emolumento” (nota prot. n. 30855 del 21/05/2014).
In tal senso si era anche espresso il Dipartimento della funzione pubblica che, con nota prot. n. 0050290 P-4.17.1.7.5 del 30/12/2013, aveva affermato la necessità dell’inclusione del rateo di tredicesima nel calcolo dell’indennità spettante.
Sulla base di questi due pareri il Mef, con messaggio n. 77 del 13/06/2014, ha fornito chiarimenti in merito agli effetti sulla corresponsione della tredicesima mensilità dei periodi di congedo per assistenza a soggetti con handicap grave (art. 42, dal comma 5 al comma 5ter, del D.L.vo 151/2001), precisando che l'importo di ciascun assegno utilizzato deve comprendere anche le quote di rateo di tredicesima mensilità riferite, rispettivamente, allo stipendio, all'indennità integrativa speciale e agli assegni accessori da corrispondere per tredici mensilità.