Con nota 2446/2018 il Miur ha riportato il parere dell'Avvocatura generale dello Stato in ordine alla possibilità di procedere alla valutazione dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/2002, ai fini del superamento del periodo di formazione di prova.
L'Avvocatura ha ritenuto che "si può procedere con la valutazione del periodo di prova del personale di cui sopra, diplomato magistrale, assunto a tempo indeterminato, con l'avvertenza che si faccia espressa riserva di risoluzione del rapporto lavorativo in caso di esito sfavorevole per il docente del giudizio pendente. In tal caso, rimangono salvi, ai sensi dell'art. 2126 c.c., "tutti i diritti medio tempore maturati dal lavoratore ma, in assenza dei corretti presupposti per il conferimento del! 'incarico, non è comprimibile il potere dell'Amministrazione di intervenire sul rapporto risolvendolo" (Cass. Sez. lavoro 30/9/2013 n. 22320)".