A chiarimento della nota prot. n. 362 del 6/02/2014, con cui sono state impartite le istruzioni per le operazioni di assunzione del personale docente su posti di sostegno, il Miur interviene con alcuni chiarimenti contenuti nella nota prot. n. 1441 del 20/02/2014.
La rinuncia alla nomina in ruolo su posto di sostegno non comporta, esclusivamente per l’anno in corso, il depennamento dalla graduatoria ad esaurimento di posto comune da cui è derivata la posizione nell'elenco di sostegno, né da quella del concorso ordinario (v. punti A.13, A.19 e A.20 delle istruzioni operative allegato A trasmesse con CM 21/2013 e con la nota sopra citata).
In particolare, i docenti che hanno conseguito la specializzazione sul sostegno tramite i corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del DM 21/2005, nonché il personale di cui all’art. 1 comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso DM sono obbligati a stipulare contratto a tempo indeterminato con priorità su posto di sostegno.
Per i docenti neo nominati in ruolo su posti di sostegno, con decorrenza giuridica 1/9/2013, l’anno scolastico è considerato come anno di prova purché il neo nominato presti servizio in qualità di supplente (annuale, fino al termine delle attività didattiche o con supplenze temporanee di almeno 180 gg.).
Per quanto riguarda la validità del servizio, la nota della D.G. del personale scolastico prot. n. 3699 del 29/02/2008 così prevede: “…è valido, ai fini della prova, il servizio prestato come supplente purché svolto nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell’insegnamento di materie affini…..”