Con D.M. 666 del 15/07/2019 (“Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”) il Miur ha disposto che i commi 1 e 2 dell’articolo 1 del D.M. n. 326 del 3 giugno 2015 sono così sostituiti:
“1. Nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto di I, II e III fascia concernenti la scuola secondaria di I e II grado, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione entro il 1° ottobre di ciascun anno possono richiedere l’inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto e sono posizionati in un elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento.
2. Nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto concernenti la scuola dell’infanzia e primaria, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione entro il 1° ottobre di ciascun anno possono richiedere l’inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto e sono posizionati in un elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento”.
Quindi, negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di seconda fascia potranno accedere i docenti che acquisiscono il titolo di abilitazione entro il 1° ottobre di ogni anno.