Con nota 28725 del 21/09/2020 il MI ha fornito alcuni chiarimenti in merito ad alcune disposizioni contenute nell’ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, che disciplina le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.
L’art.2, comma 4, della OM recita: ”In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:
a) Supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
b) Supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) Supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.”.
Per la corretta applicazione delle procedure, il MI evidenzai quanto riportato nell’articolo 14, comma 2, della citata ordinanza ministeriale e più precisamente: ”Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b).”.