Con la nota 1290 del 22/07/2020 il M.I. ha fornito indicazioni utili in merito all'ordinanza ministeriale 60 del 10 luglio 2020 che regolamenta le Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS).
LEGGI: Graduatorie Provinciali Supplenze, domande dal 22 luglio al 6 agosto
La nota in sintesi:
Valutazione dei titoli
Sono valutabili solo ed esclusivamente i titoli contemplati nelle tabelle, in alcuni casi identificati con la fonte giuridica a evitare equivoci. Se un titolo non è previsto, non è previsto e dunque non valutabile. Non sono previsti, e dunque non caricabili a sistema, i cosiddetti “altri servizi di insegnamento”.
I titoli devono essere caricati per ciascuna GPS di inserimento.
Valutazione dei servizi
Ciascun servizio, sia esso importato dal fascicolo personale o comunicato dall’interessato, va inserito su una sola graduatoria, a scelta dell’interessato, per la quale sarà valutato come specifico. Va quindi inserito una sola volta anche se è specifico per più graduatorie richieste. In una fase successiva alla chiusura dell’istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l’aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione. Se il servizio non è caricabile come specifico, quali ad esempio quelli di IRC e alternativa, deve essere comunque caricato su una graduatoria a scelta dell’interessato e il sistema lo valuterà come aspecifico.
Il punteggio sarà reso noto solo all’atto di approvazione delle GPS.
La nota ha inoltre chiarito che:
1) il servizio prestato sul sostegno è valido:
a) come servizio specifico sulla GPS Sostegno dello specifico grado;
b) come servizio specifico sulle classi di concorso dello specifico grado;
c) come servizio aspecifico per le eventuali classi di concorso e posti sul sostegno di grado diverso;
2) il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda;
3) come eccezione rispetto al punto 2 , per quanto concerne la GPS di seconda fascia di infanzia e primaria, ai sensi della tabella A/2 e al fine di graduare gli aspiranti, il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria;
4) per le GPS di I fascia, riservate agli aspiranti abilitati, non è dichiarabile il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi cui è attribuito il punteggio aggiuntivo di cui al punto A.2 delle rispettive tabelle A/1 e A/3 né sulle GPS relative al sostegno (in quanto il relativo punteggio aggiuntivo è valutato integralmente). I predetti aspiranti, qualora abbiano svolto durante la frequenza dei predetti corsi servizio su altre classi di concorso o posti comuni cui abbiano titolo, non ricomprese nel percorso di abilitazione, ovvero sul sostegno per grado diverso (ad esempio, docente abilitato TFA su secondaria di secondo grado che abbia svolto servizio sul sostegno sul primo grado, o docente di primaria che durante la LM 85-bis abbia svolto supplenze sulla secondaria), possono dichiararlo nelle relative graduatorie.
Il punteggio di servizio compelssivamente valutabile per ogni graduatoria per ciascun anno scolastico è comunque pari al massimo a 12 punti.
Richieste di chiarimenti
La nota conclude invitando a non sovraccaricare gli uffici di PEC o scrivere a più destinatari, soprattutto se le risposte sono già contenute nella OM 60/2020, che gli aspiranti docenti sono invitati a leggere attentamente.
Verranno eventualmente predisposte delle FAQ per rispondere ai quesiti più frequenti.