Oltre alle modifiche normative di cui abbiamo dato notizia ieri, la bozza della cd. Legge di stabilità contiene altre interessanti novità riguardanti il personale docente.
Innanzitutto, a decorrere dal 1° settembre 2013, l’orario di servizio del personale docente della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, incluso quello di sostegno, diventa di 24 ore settimanali.
Nelle sei ore eccedenti l’orario di cattedra, il personale docente non di sostegno della scuola secondaria titolare su posto comune dovrà essere utilizzato per la copertura di spezzoni orario disponibili nell’istituzione scolastica di titolarità e per l’attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso per cui abbia titolo nonché per posti di sostegno, purché in possesso del relativo diploma di specializzazione.
Le 24 ore di servizio del personale docente di sostegno sono dedicate interamente ad attività di sostegno.
L’organico di diritto del personale docente di sostegno è pari, a decorrere dall’anno scolastico 2013/2013, a quello dell’anno scolastico 2012/2013.
Novità anche in materia di riposi ordinari: il periodo di ferie retribuito del personale docente di tutti i gradi di istruzione viene incrementato di 15 giorni su base annua. Il personale docente può fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche.
Se la bozza sarà approvata, sarà poi finalmente risolta la questione del divieto di liquidazione delle ferie maturate, ma non fruite, per il personale precario della scuola. Si legge infatti nel testo non ancora definitivo che «All’articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto alla fine il periodo “Il presente comma non si applica al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione fruire delle ferie”».