Sinergie di Scuola

Con la nota prot. n. 4911 del 20/05/2013, indirizzata ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, il Miur fornisce chiarimenti in merito all’attribuzione del punteggio per le esigenze di famiglia nella graduatoria regionale articolata per ambiti diocesani di cui all’art.10 dell’O.M. n. 199 del 21/03/2013.

Nella graduatoria citata, finalizzata all’individuazione del personale in soprannumero sull’organico determinato ai sensi della legge 186/03, non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia di cui alla lettera A) del Titolo II Allegato D al CCNI Mobilità 11/03/2013.

Diversamente per la mobilità territoriale, come precisato nella nota prot. n. 5046 del 26/03/2008, è riconosciuto anche il punteggio relativo al ricongiungimento al coniuge ecc. esclusivamente con riferimento al comune di residenza dei familiari sito nel territorio della diocesi richiesta.

Infine, il Miur ricorda che l’anno scolastico in corso non è valutabile nella graduatoria regionale articolata per ambiti diocesani di cui al medesimo art.10 della suddetta Ordinanza n.199.

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