Sinergie di Scuola

L'Usr Emilia-Romagna ha diffuso alcune indicazioni riguardanti la gestione dei passaggi di ruolo che si potrebbero definire “di ritorno”, ovvero riferiti a docenti che, dopo essere passati da un ruolo ad un altro, decidono di tornare a quello di precedente appartenenza (es. da infanzia a primaria e successivo ritorno all’infanzia).

Innanzitutto, l’Ufficio scolastico ha ricordato che, ai sensi del D.M. 27 ottobre 2015, n. 850, al periodo di formazione e di prova sono tenuti:

a) i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito e che aspirino alla conferma nel ruolo;

b) i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;

c) i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.

L’U.S.R. ricorda inoltre che, ai fini della ricostruzione e della progressione di carriera, le Ragionerie territoriali dello Stato richiedono che venga emesso il provvedimento di conferma in ruolo, di competenza dei Dirigenti scolastici, i quali, a loro volta, possono emanare il provvedimento di conferma in ruolo solo a seguito del completamento del percorso di formazione e prova, che prevede:

1) almeno 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattica;

2) 18 ore di formazione in presenza;

3) 20 ore di formazione su piattaforma INDIRE;

4) 12 ore di attività di “peer to peer”;

5) espressione del parere da parte del Comitato di Valutazione.

Fatte queste premesse, l'Usr ritiene che "il docente che, dopo essere passato ad altro grado di scuola, chieda di ritornare nel ruolo di precedente appartenenza, non vada in linea generale considerato alla stessa stregua di chi ottiene il passaggio ad un ruolo mai ricoperto in precedenza. Essendo infatti già stato positivamente superato, in occasione della precedente assunzione, il medesimo periodo di formazione e prova, lo scrivente Ufficio ritiene non necessario, per il ritorno al ruolo originario, il superamento di un nuovo periodo di formazione e prova".

Quindi, il docente che si trovi nelle predette condizioni c.d. “di ritorno” nei ruoli precedenti non è tenuto a reiterare il periodo di formazione e prova già in precedenza positivamente svolto.

 

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