In risposta a numerosi questiti inererenti alcune problematiche riscontrate per l’attivazione e lo svolgimento dei percorsi di abilitazione TFA ex DM 249/2010, il Miur ha trasmesso la nota prot.n. 549 del 28/02/2013, con la quale ha fornito importanti indicazioni alle istituzioni scolastiche e al personale docente in generale.
Innanzitutto, relativamente alla tempistica di inizio delle attività didattiche e dei tempi di prevedibile conclusione delle stesse, da un monitoraggio relativo all'a.a. 2011/12 è emersa una situazione eterogenea, che va inevitabilmente a interferire anche con la programmazione dei prossimi concorsi per il reclutamento degli insegnanti della Scuola e per l'attribuzione dei contratti di supplenza annuali.
A tal fine è importante porre attenzione alla data di conclusione delle attività didattiche e di tirocinio e alla data di attribuzione del titolo abilitante a seguito dell'esame conclusivo che, si auspica, possa essere attribuito non oltre il termine del presente anno scolastico.
Il Decreto - ricorda il Miur - prevede che, per i docenti in possesso di almeno 360 giorni di servizio, siano considerati assolti 10 dei 19 crediti di tirocinio e 9 dei 18 crediti di didattiche e laboratori disciplinari. Resta impregiudicata la possibilita di disporre, da parte degli Atenei, valutando i singoli casi, l'assolvimento di ulteriori crediti.
Per fare alcuni esempi: un aspirante che sia già in possesso della specializzazione suilsostegno non ha la necessita di affrontare i 3 CFU di tirocinio dedicati ad alunni disabili e i 6 CFU di Scienze dell'educazione dedicati ai bisogni speciali; così anche i master o i dottorati potrebbero essere oggetto di valutazione da parte degli Atenei per ulteriori riconoscimenti di CFU. Quanto allo svolgimento delle attività di tirocinio propriamente dette, in tale ambito non rientrano solo i momenti di tirocinio in classe, rna anche le attività variamente collegate, dalla preparazione del materiale didattico alia partecipazione, in senso ampio, alla vita dell'istituzione scolastica.
Le assenze sono regolate dall'articolo 10, comma 7 del Decreto.
C'è poi la questione delle incompatibilità. Il Decreto sostituisce a tutti gli effetti i percorsi previgenti. Stante l'incompatibilità dell'iscrizione ad un percorso di Tfa con l'iscrizione al corso di dottorato di ricerca, al post-doc e ad altro corso che, in Italia e all'estero, rilasci titoli avente valore legale o accademico, il Miur ritiene che le Università nell'ambito della loro autonornia possano attivarsi per consentire l''iscrizione al percorso Tfa con la sospensione del
corso di dottorato, fermo restando che la sola discussione delle relative tesi non rientra nelle incompatibilità previste. Tale orientamento si pone in continuità con quanto a suo tempo previsto per le Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS).
In caso di maternità o di particolari terapie che inibiscano la frequenza del Tfa, il Ministero impone il rinvio dei medesimi percorsi al successivo anno accademico senza ovviamente che i corsisti debbano risostenere le prove di selezione o provvedere al pagamento della quota di iscrizione, se gia versata.
Non sussiste invece alcuna incompatibilità di frequenza per aspiranti eventualmente impegnati presso gli Atenei in altre attività di ricerca o di insegnamento.
Scorrimento delle graduatorie degli aspiranti
Il Decreto non consente alcuna integrazione delle graduatorie degli ammessi, tuttavia l'esercizio di eventuali opzioni, nel caso in cui l'aspirante sia risultato idoneo e in posizione utile in più di una graduatoria nello stesso Ateneo, o la semplice rinuncia rendono ovviamente possibile lo scorrimento della graduatoria della classe di concorso cui l'aspirante abbia rinunciato, purchè si sia in presenza di candidati idonei.
C'è poi anche il caso della situazione di molti corsisti che, avendo superato più di una prova di ammissione in atenei diversi e in attesa dei risultati definiitivi e del successivo avvio dei relativi corsi, si sono trovati nella necessità, dettata dall'incertezza della situazione, di dover pagare più di una tassa di iscrizione. In questi casi il Miur auspica che le università consentano agli interessati il rimborso della tassa di iscrizione per i corsi cui gli interessati abbiano successivamente rinunciato.
"Congelati SSIS"
Il Decreto prevede che i cosiddetti "congelati SSIS" possano accedere in soprannumero ai percorsi di TF A ai fini del conseguimento dell'abilitazione. Tale prerogativa non è sottoposta ad alcun limite temporale, e dunque da considerarsi permanente, e può essere esercitata anche nei prossimi anni accademici. Il Tfa è in sostanza lo strumento tecnico attraverso il quale il "congelato" completa il percorso SSIS, conservando pertanto i diritti precedentemente acquisiti in base all'ordinamento previgente in merito allo scioglimento della riserva e al conseguimento dei punteggi previsti nelle graduatorie in cui e inserito.
Partecipazione ai corsi
Il Miur sottolinea infine la necessità che ai corsisti sia consentito lo svolgimento di tutte le attività formative nei tempi previsti, compreso il tirocinio, e siano garantiti i rapporti di lavoro gia in essere con le istituzioni scolastiche, attraverso la calendarizzazione dell'attività presso gli atenei in orari compatibili con gli obblighi di servizio.