Il rientro a disposizione del titolare dopo il 30 aprile è disciplinato dall’art. 37 del CCNL/2007 che non è stato modificato dal CCNL 2019/21. Tale articolo prevede la continuità didattica del supplente in servizio, in caso di rientro del titolare dopo il 30 aprile e di sua assenza da almeno 150 giorni prima del suo rientro, ridotti a 90 per le classi terminali.
Sull'argomento, la UIL Scuola propone un'utile scheda che affornta in seguenti aspetti:
- Come si calcolano i 90/150 giorni di assenza
- Rientro docente dopo il 30 aprile: i giorni di sospensione delle lezioni (Natale/Pasqua) devono essere conteggiati nell’assenza del titolare
- Dopo il 30 aprile il docente titolare può rientrare in servizio anche solo in alcune classi (esempi)
- Rientro docente dopo il 30 aprile nella scuola dell’Infanzia.