La nota MEF n. 33247 del 2016 riguardante i "Contratti per ore eccedenti l'orario obbligatorio di insegnamento. Deliberazione n. 29/2016 della Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti", ha trasmesso la nota n. 32509 del 6 aprile 2016 in cui si affronta la questione del termine dei contratti, quando si svolgono tali ore eccedenti, sostenendo che essi devono avere scadenza al 30 giugno.
Nello specifico, all’inizio la nota fa un distinguo delle ore eccedenti, affermando quanto segue: “le ore eccedenti di cui si tratta in questa sede sono comunque quelle prestate su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio o in classi collaterali (derivanti dalla necessità di sdoppiamento di classi al fine di accogliere alunni ripetenti o nuovi iscritti che non possano essere integrati nelle classi esistenti), in quanto le altre casistiche di ore eccedenti sono remunerate nell'ambito del Fondo di istituto e la loro gestione deve essere verificata dai revisori dei conti interni all'istituzione scolastica”.
Successivamente, alla fine, valida l’interpretazione, peraltro sostenuta da talune ragionerie territoriali, che tali ore devono essere corrisposte limitatamente sino al 30 giugno ovvero sino al termine delle attività didattiche. Tuttavia è bene sottolineare che la nota non ha valore di legge e che in riferimento a ciò non sono mancati ricorsi da parte di docenti che richiedevano, al contrario, il prolungamento del contratto sino al 31 agosto (si veda la Sentenza del Tribunale di Bologna n. 205 del 18 aprile 2018).
Dal dispositivo emerge che le ore svolte dai docenti erano in organico di diritto e non si trattava di ore aggiuntive o integrative, ma di ore obbligatorie; il giudice in virtù dell’art.6 comma 2 del D.P.R n.209 del 1987 che così stabilisce “al personale docente che presta servizio su cattedra con orario di servizio superiore a 18 ore, ogni ora eccedente le 18 settimanali è compensata ai sensi dell’articolo 88, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 3l/05/1974, per l’intera durata dell’anno scolastico o della nomina”, dava ragione ai docenti, così affermando: “i ricorrenti dovevano essere retribuiti, in relazione a tali ore di insegnamento svolte su classi in organico di diritto, per tutta la durata dell’anno scolastico e dunque fino al 31 agosto, data del termine ufficiale dell’anno scolastico. Infatti, le ore eccedenti fanno parte delle ore obbligatorie, che comprendono luglio e agosto, a differenza di quanto affermato dal MEF, che implicitamente, le ha collocate in quelle facoltative, con termine il 30 giugno”.
Per ulteriori approfondimenti, segnaliamo l'articolo di Katjuscia Pitino in Sinergie di Scuola n. 127 - Marzo 2023, dal titolo "Attività aggiuntive e ore eccedenti del personale docente". L'articolo illustra la differenza tra le due tipologie di ore riconducibili a differenti retribuzioni e distingue tra le seguenti categorie di ore eccedenti:
- Ore prestate dal personale titolare di cattedra in eccedenza alle 18 ore settimanali
- Ore prestate nell’ambito delle attività complementari di educazione fisica
- Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti.