Le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario già associate in fase di organico di fatto, non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell'istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.
La precisazione è contenuta nella circolare sul conferimento delle supplenze per l'a.s. 2014/2015.
La scuola provvede quindi alla copertura delle ore di insegnamento in questione attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui si tratta, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo.
Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i Dirigenti scolastici provvedono all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
Queste regole riguardano ovviamente gli spezzoni in quanto tali e non quelli che potrebbero scaturire dalla frantumazione di posti o cattedre.