L'Usr Toscana ha trasmesso il parere ispettivo del 15/03/2016 concernente la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di I grado.
Riguardo alle modalità di valutazione, sia l’art. 3, c. 2, della legge n. 169/08 che l’art. 2, c. 3, del successivo d.P.R. n. 122/09 impongono, nella scuola secondaria di I grado, una valutazione con voto numerico “espresso in decimi”, non già l’adozione di un sistema di valutazione su scala decimale. Del resto, anche il comportamento viene valutato “mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi” (cfr. art. 2, c. 2, legge n. 169/08), ma tale formulazione non viene generalmente interpretata come prescrizione di una valutazione che spazi dall’1 al 10.
Rientra nelle attribuzioni del Collegio docenti stabilire “modalità e criteri” di valutazione degli alunni come parte integrante del piano dell’offerta formativa, a garanzia della “omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento” (cfr. art. 1, c. 5, d.P.R. n. 122/09). La libertà di insegnamento è intesa “come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente”: essa pertanto non risulta affatto pregiudicata dalla predeterminazione di “modalità e criteri” di valutazione da parte del Collegio, nell’ambito delle competenze ad esso normativamente attribuite. Del resto, la valutazione è ricondotta a “espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche”.
Per quanto riguarda la procedura di verbalizzazione degli scrutini, il verbale necessita della sola sottoscrizione del segretario e del Presidente; la sottoscrizione degli altri presenti alla seduta non è necessaria per la validità del verbale stesso. La riconduzione di un voto da tre a quattro da parte del Dirigente non configura di per sé una irregolarità, dal momento che la volontà conforme del Consiglio di classe può ritenersi implicita nella acquiescenza alla proposta formulata dal Dirigente scolastico stesso.
Infine, il parere ricorda che la stessa normativa vigente stimola una riflessione non già sul voto numerico, bensì sugli indicatori associati a ciascuno di essi, nella misura in cui si stabilisce, da un lato, che “la valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo”, e dall’altro che “le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa” (cfr. art. 1, c. 3 e 4, d. P.R. n. 122/09).