È indirizzata ai direttori degli uffici scolastici regionali la nota prot. n. 4133 del 28/04/2014 con la quale il Miur ha fornito alcunei indicazioni in merito alla valutazione di titoli e servizi nelle graduatorie ad esaurimento, a seguito di recenti interventi normativi.
La nota contiene anche una serie di vecchie faq tuttora ritenute valide.
A questa ha fatto seguito anche la nota prot. n. 4187 del 29/04/2014 che ha sostutito il punto riguardante il concorso docenti.
Progetti regionali a decorrere dall’a.s. 2012/2013
Ai sensi dell’art. 5 comma 4-bis della legge 8 novembre 2013 n. 128, è valutabile come servizio di insegnamento il servizio svolto a partire dall’a.s. 2012/13 in attività progettuali sulla base di apposite convenzioni tra il MIUR e le Regioni. Ai fini della valutazione, la durata del progetto non potrà essere inferiore ai tre mesi e superiore agli 8 mesi.
La valutazione del servizio spetta anche al personale che nell’a.s. 2012/13 aveva rinunciato alla partecipazione ai progetti medesimi, in quanto all’epoca non valutabili. A tal fine, il personale interessato dovrà dichiarare sotto propria responsabilità di aver rilasciato all’epoca specifica rinuncia ai suddetti progetti regionali, con l’espressa motivazione della non valutabilità dei medesimi in sede di graduatorie provinciali e/o di istituto, specificandone la tipologia, il periodo di durata, l’Ufficio e la data in cui sono stati convocati. La suddetta dichiarazione andrà inserita nel campo libero della apposita sezione dedicata ai Servizi del modulo domanda, dove dovrà essere indicato il servizio svolto sul progetto (Sez. E per i servizi di I e II fascia, nonché per lo strumento musicale, Sez. G1 per i servizi di III fascia e di fascia aggiuntiva).
Licei musicali e coreutici
Per il Servizio prestato nei Licei musicali, in caso di nomina sulla base delle convenzioni con i Conservatori di musica, l’interessato dovrà imputare il servizio a una delle seguenti classi di concorso: A031, A032 o A077.
L’insegnamento di Storia della Musica del Liceo coreutico, invece, afferisce alla classe di concorso A031.
Ai sensi della Legge 228/12 il diploma di vecchio ordinamento conseguito entro il 31.12.2012 e rilasciato da accademie di belle arti, ISIA, conservatori di musica, Istituti Musicali Pareggiati, Accademia nazionale di danza e Accademia nazionale di Arte Drammatica, è valutato 3 punti ai sensi dell'Allegato 1), lettera C), punto 1) (graduatorie di I e II fascia, escluso strumento musicale) e dell'Allegato 2) punto C1) (graduatorie di III e IV fascia, escluso strumento musicale).
Progetti regionali di cui al D.M. 235/2014
Le attività progettuali di cui all’art. 2 comma 8 del D.M. 235/2014, prestate con rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d’opera, collaborazioni, ecc.), sono valutabili,in relazione ai giorni di effettiva prestazione, come indicato nella tabella di valutazione titoli (nota 19, punto D, primo periodo) annessa al D.M. 131/2007 (Regolamento Supplenze).
Concorso docenti
Non è valutabile come abilitazione l’inserimento nella graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami di cui al D.D.G. 82 del 24 settembre 2012, in quanto, ai sensi dell’art. 13 comma III del D.D.G. medesimo, l’abilitazione all’insegnamento viene conseguita solo dai vincitori all’atto dell’assunzione in ruolo. Resta ferma la valutazione dell’inserimento in graduatoria di merito, in quanto “superamento di concorso” relativamente al punto C2 della tabella di valutazione dei titoli di I e II fascia delle graduatorie ad esaurimento (punto così sostitutuito dalla nota prot. n. 4187 del 29/04/2014).
Diritto alla riserva
I docenti beneficiari dei diritti previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall'art. 6, comma 3‐bis, della legge 9 marzo 2006, n. 80, privi dello stato di disoccupazione in quanto attualmente in servizio, potranno fare valere la riserva entro la prima metà del mese di luglio, in occasione delle procedure previste dall’art. 9 comma 6 del Bando, le cui modalità operative e scadenze saranno oggetto di apposita nota da parte di questo Ufficio.