Novità anche in materia di aspettativa per i pubblici dipendenti: il Collegato Lavoro approvato il 19 ottobre scorso prevede, all’art. 18, la possibilità, per i dipendenti pubblici, di richiedere l’aspettativa per avviare un’attività imprenditoriale o professionale. Si tratta di un periodo non retribuito e non valevole ai fini dell’anzianità.
Spetta alla Pubblica Amministrazione decidere o meno se concederla, dopo aver valutato le proprie esigenze organizzative interne, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato.
L’aspettativa ha una durata di 12 mesi, durante i quali non trovano applicazione le disposizioni in materia di incompatibilità e di cumulo degli impieghi attualmente vigenti per i dipendenti della pubblica amministrazione.
Il periodo di aspettativa senza assegni comporta ovviamente il mantenimento della qualifica posseduta prima del godimento. Inoltre, è possibile richiedere a domanda il ricongiungimento dei periodi contributivi.
Resta comunque fermo quanto previsto dall’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Quindi, per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, è ancora possibile richiedere di essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale. Anche in questo caso il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta ed è sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato.