Per giustificare l’obbligo di reperibilità in determinati orari non è richiesta l’assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare, ma è sufficiente un serio e fondato motivo che giustifichi l’allontanamento dal proprio domicilio.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 21621 del 21 ottobre 2010, che ha respinto il ricorso di un’azienda che aveva licenziato in tronco una dipendente che era risultata assente alla visita fiscale ed era anche stata vista recarsi al mare, a trecento metri di distanza dal suo domicilio, e restare lì per qualche ora della mattinata.
La Corte in particolare, nel concordare con le valutazione dei Giudici di merito, ha ritenuto l’assenza giustificata sia dalla natura della patologia (sindrome depressiva ansiosa), sia dalla sopravvenuta necessità di rivolgersi al proprio sanitario di fiducia per l’insorgere improvviso di un evento morboso diverso da quello prima diagnosticato. Inoltre, è stata considerata sproporzionata la reazione del datore di lavoro nei confronti della dipendente, anche considerando l’assenza di precedenti addebiti.
In conclusione, una volta escluso che possano ritenersi sussistenti le condizioni individuate dalla giurisprudenza, al fine di considerare gravemente inadempiente la condotta complessiva del lavoratore che si allontani dal luogo in cui questi deve trascorrere il periodo di malattia, appare condivisibile il giudizio espresso dalla Corte di appello, secondo cui la breve assenza della resistente non assume rilevanza in sé e per sé, in mancanza di altri elementi che ne evidenzino l’influenza negativa sia sullo stato di salute, sia sull’assetto funzionale del rapporto di lavoro.