Una circolare del 28/01/2013 del Mef ci fornisce l'occasione per riprendere un tema molto sentito dal personale e dalle amministrazioni: le assenze dal servizio.
In particolare, ci soffermeremo sulle assenze per malattia e sulla documentazione che è necessario presentare a giustificazione dell'assenza.
Nel caso di certificazioni mediche allegate dai dipendenti alle domande di concessione del benefico economico previsto in caso di malattia con ricovero è necessario che gli Uffici verifichino che queste siano conformi al dettato normativo, nel senso che la documentazione sanitaria non non deve riportare come dicitura un generico "intervento chirurgico", ma l'indicazione esatta che lo stesso sia avvenuto in regime di ricovero, day-hospital, day surgery. Infatti, solo tali ultime fattispecie sono escluse dalla ritenuta del trattamento accessorio, nonché dall'obbligo della reperibilità in sede di visita domiciliare di controllo.
Quindi, da un lato è opportuno che il dipendente verifichi attentamente la correttezza della documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria, dall'altra è necessario che anche l'ufficio che gestisce le assenze del personale effettui gli opportuni controlli.
Nel caso in cui la documentazione non rispetti il dettato normativo, l'assenza dovrà essere trattata come malattia "ordinaria", soggetta quindi alla decurtazione del trattamento economico accessorio.
C'è poi il caso delle assenze per malattia connesse ad infermità dipendenti da causa di servizio, invalidità, terapie salvavita. Anche per tali fattispecie, la normativa prevede l'esenzione dalle ritenute e dalla visita di controllo domiciliare. Gli Uffici, per poter trattare queste casistiche in maniera differente rispetto alle comuni assenze per malattia, hanno dunque la necessità di acquisire una documentazione medica da cui risulti che la patologia in atto sia ascrivibile alle suddette situazioni, laddove l'attuale struttura dell'attestato telematico di malattia non consente un accertamento di questo tipo.
A tale proposito, è in fase di predisposizione da parte dell'Inps un nuovo attestato di malattia che conterrà ulteriori caselle, tra cui quelle relative a malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, terapie salvavita ecc.
Questo significa che, a regime, le Amministrazioni potranno disporre, in forma telematica, degli elementi conoscitivi per gestire in autonomia i vari aspetti del procedimento attivato dall'assenza per malattia, qualora ricorra una delle situazioni suddette, senza che il dipendente si attivi direttamente per produrre la necessaria documentazione attestante la ricorrenza delle situazioni in questione.
In attesa dell'aggiornamento del processo telematico però il dipendente interessato dovrà continuare a documentare la situazione specifica che legittima la fruizione dei benefici previsti attraverso un certificato cartaceo, perchè solo il certificato riguardante l'assenza "ordinaria" per malattia viene trasmesso telematicamente.
Infine, c'è l'assenza per malattia figlio. Al riguardo l'art. 7 del Decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 (Decreto Sviluppo bis), convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, entrata in vigore il 20 ottobre scorso, ha sostituito il comma 3 dell'art. 47 del D.Lgs. 151/2001 (T.U. tutela maternità e paternità) ponendo a carico del medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, l'invio telematico all'Inps della certificazione di malattia del bambino, comprensiva delle generalità del genitore, informazione necessaria questa per fruire del congedo previsto dall'art. 47 stesso. L'Inps la inoltrerà immediatamente al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.
Per ulteriori approfondimenti sulle novità in materia di tutela della maternità e paternità si rimanda alla lettura di due articoli su Sinergie di Scuola num. 26 - Febbraio 2013, in fase di pubblicazione.