Il periodo di comporto è il periodo massimo di assenza durante il quale è garantita la conservazione del rapporto di lavoro, stabilita dal CCNL in 18 mesi, sia fruiti in un unico periodo, sia frazionati.
Il computo dei 18 mesi va fatto sommando tutti i periodi di assenza per malattia precedenti l’ultimo episodio morboso, in un arco temporale che varia e deve essere verificato di volta in volta ai fini della durata massima dell’assenza e ai fini dell’applicazione delle riduzioni di stipendio.
Ad esempio: nel caso di assenza per malattia che va dal 5 maggio 2014 al 16 maggio 2014, il triennio di riferimento è quello che decorre dal 17 maggio 2011 al 16 maggio 2014, ultimo giorno di assenza fruito.
In casi particolarmente gravi, dopo i primi 18 mesi di assenza, il dipendente può chiedere di assentarsi per ulteriori 18 mesi, senza alcuna retribuzione.
L’amministrazione concede l’ulteriore periodo richiesto previo accertamento delle condizioni di salute del dipendente da parte del competente organo sanitario (Commissione Medica di Verifica insediata presso gli Uffici Regionali delle Ragionerie di Stato), al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
Allo scadere dei limiti massimi di assenza (18+18 mesi), oppure nel caso in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere (salvo la possibilità di utilizzo in altri compiti prevista per gli insegnanti) alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso (pari a 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni, 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni e 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni). Si legga a proposito Inidoneità psicofisica permanente e assoluta. Quale procedura seguire? È necessaria la risoluzione del rapporto di lavoro?
Avverso i risultati dell’accertamento sanitario della Commissione Medica di Verifica è ammesso ricorso in via amministrativa, tramite l’Istituto di appartenenza, alla Commissione Medica di seconda istanza, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461.
Per il personale a tempo determinato, la durata massima dei periodi di assenza per malattia è il seguente:
- supplenti fino al termine delle attività didattiche o equivalenti e/o fino al 31 agosto: conservazione del posto per max 9 mesi in un triennio scolastico.
- supplenti brevi (con contratto stipulato dal Dirigente scolastico): conservazione del posto di lavoro per 30 giorni annuali, comunque nei limiti della durata del contratto medesimo.
NON rientrano nel computo dei giorni di assenza per malattia e sono retribuite per intero:
- le assenze per infortunio certificate dall’INAIL
- la malattia da causa di servizio
- l’assenza per gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, che comprende, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital, anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie (postumi delle cure).
Per una panoramica più ampia della disciplina riguardante le assenze per malattia, rimandiamo alla lettura di due due recenti articoli di Mara Bonitta:
- Quando il lavoratore si assenta per malattia
- Visite fiscali, assenze per visite e terapie, salute e gravidanza
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