Risulta in fase di attivazione, all'interno del portale NoiPA, una procedura “self service” attraverso la quale chi è interessato potrà richiedere l'erogazione del Bonus Natale 2024: pertanto le segreterie scolastiche non dovrebbero essere coinvolte in nessuna fase di gestione della richiesta.
A chiarirlo è la CISL Scuola, con riferimento al Bonus di 100 euro che potrà essere richiesto dai lavoratori dipendenti per i quali sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
a) abbiano, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
b) abbiano il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale. Le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;
c) abbiano un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR.
Inoltre, è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024, a nulla rilevando la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro dipendente, ad esempio lavoro a tempo determinato o indeterminato; ne consegue che hanno diritto al bonus non solo il personale di ruolo, ma anche i supplenti.
Il bonus non fa reddito
L’indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e viene riproporzionata nel quantum in funzione del periodo di lavoro del dipendente nell’anno d’imposta 2024.
I giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione. Non è prevista alcuna riduzione in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico). In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il bonus, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.
Cosa fanno datore di lavoro e lavoratore
Il sostituto d’imposta pubblico o privato riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
Il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame.
Se nel corso dell’anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.
Fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l’indennità è erogata dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.
In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.