Sinergie di Scuola

Come ormai è noto, a partire dall’emissione del cedolino del mese di maggio, è stata data attuazione alle disposizioni dell’art. 1 del D.L. 66 del 24 aprile 2014 sulla riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti.

Il bonus viene emesso in automatico dal datore di lavoro sulla base dei redditi di cui è a conoscenza. In caso di redditi aggiuntivi che facciano superare il tetto massimo sulla base del quale il credito viene riconosciuto (26.000 euro annui), il lavoratore deve informare il datore di lavoro, il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Ma se il lavoratore, proprio per non dover informare il datore di lavoro di eventuali altri redditi di cui quest’ultimo non è a conoscenza, può decidere di rinunciare al bonus?

La risposta è contenuta nell’informativa Mef n. 59 del 22/05/2014, in cui si legge: “Sul portale NoiPA sarà disponibile a breve  un’apposita funzione self service che consentirà agli amministrati di comunicare direttamente al sistema la rinuncia all’attribuzione del credito”.

L’amministrato, effettuata la rinuncia, potrà inoltre richiedere al proprio ufficio responsabile il recupero delle somme già erogate. In presenza della rinuncia operata tramite il self service, il recupero delle somme corrisposte e non ancora recuperate dagli uffici responsabili, sarà effettuato direttamente da centro in occasione del conguaglio fiscale di fine anno.

L’informativa in questione chiarisce anche altri aspetti: innanzitutto, per gli amministrati che percepiscano altri redditi non noti al sistema NoiPA, e per i quali spettino le detrazioni per lavoro dipendente, è possibile intervenire, su richiesta degli stessi amministrati, modificando il reddito forzato. Tale variazione ha effetto sia sulla verifica mensile del diritto all’attribuzione del credito, sia alla sua quantificazione, oltre ad avere impatto anche sulla determinazione delle detrazioni mensili per lavoro dipendente e per famigliari a carico.

Il Mef ha anche precisato che l’attribuzione del credito non è stata effettuata, indipendentemente dal valore del reddito previsionale, per tutti quegli amministrati che hanno richiesto la non applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente o il calcolo della tassazione mensile ad aliquota fissa. Per questa tipologia di personale, al fine di procedere con l’eventuale riconoscimento del diritto al credito fiscale,è  possibile ripristinare l’attribuzione delle detrazioni per lavoro dipendente.

In fase di conguaglio fiscale di fine anno – conclude il Mef - sarà rideterminata l’effettiva spettanza del credito fiscale in base al reddito complessivo e ai giorni lavorati. Per il personale per il quale il sistema NoiPA non procede ad effettuare conguaglio fiscale, come ad esempio il personale supplente breve e saltuario della scuola, il recupero potrà essere effettuato con la dichiarazione dei redditi.

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