Sinergie di Scuola

Sindacati

Il CCNQ 30/11/2023 per la ripartizione dei distacchi e dei permessi tra le associazioni sindacali ha aggiunto un periodo al comma 1 dell’art. 5 (Diritto di affissione) dell’analogo CCNQ del 4/12/2017, prevedendo che le amministrazioni forniscano ai medesimi soggetti titolari del diritto di affissione e a richiesta degli stessi, l’elenco degli eventuali indirizzi mail istituzionali del personale dipendente.

Questa previsione è stata oggetto di osservazione da parte del Garante per la Protezione dei Dati Personali in quanto la consegna di elenchi di indirizzi mail, anche se istituzionali, configura una comunicazione di dati personali. In proposito è stato evidenziato che la comunicazione di dati personali è ammessa per l’adempimento di obblighi e l’esercizio di diritti in materia di diritto del lavoro solo quando prevista da una norma di legge.

A seguito di apposite interlocuzioni con l'ARAN, durante le quali è stata data evidenza delle sottese ragioni di tutela del diritto delle organizzazioni sindacali ad effettuare proselitismo attraverso una modalità aggiuntiva di esercizio del diritto di affissione, il Garante ha rappresentato la necessità di introdurre dei correttivi finalizzati alla armonizzazione della clausola in questione con la disciplina della protezione dei dati.

Nell’intento di pervenire ad una soluzione che contemperasse i diversi interessi coinvolti nell’ambito del vigente quadro ordinamentale, l’ARAN ha aperto un confronto con le confederazioni aventi titolo. A seguito di diversi incontri, tuttavia, nella riunione del 28 maggio 2024 le parti hanno dovuto prendere atto dell’impossibilità di raggiungere una soluzione concordata.

Fatte queste premesse, con circolare 1/2024 l'ARAN ha informato che il Garante per la Protezione dei Dati Personali, preso atto del suddetto mancato accordo, con la nota del 29/10/2024 n. 126839, nel rammentare le criticità già formulate sulla norma contrattuale, ha precisato che “spetta comunque al titolare del trattamento assicurare il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali (artt. 5, par. 2, e 24 del Regolamento) il quale esige che sia preliminarmente valutata la sussistenza di idonei presupposti di liceità prima di dare corso a qualunque trattamento, anche considerando la possibilità che lo specifico interesse delle organizzazioni sindacali all’esercizio del diritto di affissione nel contesto organizzativo dell’amministrazione, datore di lavoro, possa essere parimenti conseguito senza dar luogo a comunicazioni di dati personali”.

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