Sinergie di Scuola

Dal 24 novembre entreranno in vigore le nuove norme introdotte dal Collegato Lavoro. E per le comunicazioni obbligatorie ai centri per l’impiego sarà previsto un regime semplificato.

Infatti, la legge n. 183/2010 ha eliminato le pubbliche amministrazioni dall'elenco dei datori di lavoro obbligati a effettuare le comunicazioni obbligatorie entro le ore 24 del giorno antecedente all'instaurazione del rapporto di lavoro. Per le scuole tale termine era stato fissato, dal D.L. n. 147 del 7 settembre 2007, in 10 giorni dal verificarsi dell’evento.

Ora l’art. 5, comma 1, della legge in esame prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare agli uffici del lavoro, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente.

Ma il successivo comma 4 modifica il comma 5 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, in cui le parole: «I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici». Ricordiamo che il suddetto comma 5 così recita:

I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:
a) proroga del termine inizialmente fissato;
b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato
”.

Da quanto sopra consegue che le Pubbliche Amministrazioni, tra le quali sono ricomprese anche le istituzioni scolastiche, non sono più tenute a comunicare ai Centri per l’Impiego le variazioni intervenute nei rapporti di lavoro.

Anticipiamo che sul numero 4 di Sinergie di Scuola dedicheremo ampio spazio alle novità introdotte dal Collegato lavoro.

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