Sinergie di Scuola

Congedo parentale

Nel corso dell’attività lavorativa, i pubblici dipendenti possono frequentemente incorrere in situazioni di bisogno personale o familiare, a cui la normativa reca soccorso con la previsione di benefici e diritti da esercitarsi nelle modalità indicate e nel rispetto della buona fede nei confronti del datore di lavoro e dell’ente previdenziale.

L’utilizzo dei diritti correlati a tali situazioni, come ad esempio quelli connessi all’assistenza ai disabili di cui alla Legge 104/92 o i congedi parentali, sono normati in maniera specifica, ed esercitabili previa comunicazione: quindi non sono permessi “a domanda” (pur se impropriamente talora si ricorre a tale terminologia) e configurano in capo al richiedente, come si vedrà di seguito, un diritto potestativo, cui si collega una mera “soggezione” da parte del datore di lavoro.

Tuttavia, anche il legittimo esercizio del diritto, nel corso della fruizione, deve essere condotto con correttezza e secondo regole di buona fede e rispetto del rapporto di lavoro che rimane in essere.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, estensibile anche al rapporto di pubblico impiego, agevola nel richiamare il rispetto di dette regole.

In Focus Lavoro del n. 147 - Marzo 2025 di Sinergie di Scuola, Francesca Romana Ciangola fa il punto sulle situazioni che possono rappresentare un abuso del diritto.

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