Sinergie di Scuola

Il giudice del lavoro di Ancona con la sentenza del 16 ottobre 2013, si è pronunciato sul diritto alla retribuzione da parte di un insegnante precario della scuola in congedo straordinario per dottorato senza borsa di studio, accogliendo le tesi dell’insegnante e salvaguardando così i suoi diritti ad un equo e non discriminatorio trattamento.

Nel merito l’Amministrazione scolastica aveva preteso la restituzione delle retribuzioni di due mensilità dell’anno 2011, sostenendo che "il percipiente, in quanto non di ruolo, sarebbe ... escluso dalla facoltà prevista dall’art. 2 della legge 476/84 di fruire di congedo retribuito" in caso di ammissione ai corsi di dottorato e ricerca senza borse di studio.

Il Tribunale di Ancona ha affermato a chiare lettere che "non può essere accettata alcuna interpretazione, ed anzi si dovrebbe ritenere abrogata ogni previgente norma che contempli differenze di trattamento economico tra personale stabile e precario, nella vigenza dell’art. 6 del Dlgs 368/2001, norma che nell’imporre un criterio di 'non discriminazione' non pare tollerare la permanenza di eccezioni, stante anche la sua derivazione comunitaria (v. punto 1 della 'clausola 4' dell’Accordo Quadro attuato con la Direttiva 70/1990 da ritenersi direttamente applicabile) ed il suo contenuto di diretta espressione di principi costituzionali”.

Il giudice del lavoro ha evidenziato:

  • come la ratio della disciplina in esame sia costituita dall’interesse dell’Amministrazione alla formazione dei proprio dipendenti
  • che tale interesse primario, non può venir meno nei confronti del personale precario della scuola il quale è equiparato al personale stabile in quanto tendenzialmente destinato ad entrare nei ruoli
  • che l’Amministrazione sarà arricchita dalla sua maggiore preparazione, così come da quella di un collega di ruolo (il quale a sua volta potrebbe anche dimettersi).

Il Giudice, pertanto, considerando che “tale trattamento deve essere garantito senza distinzione sulla tipologia del rapporto di lavoro e quindi spetta anche al personale a tempo determinato”, ha dichiarato non dovuta la restituzione degli stipendi percepiti e condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali.

Questa sentenza conferma che l’applicazione del congedo straordinario per dottorato di ricerca, di cui all'art. 52, comma 57, legge 448/01 riguarda anche il personale a tempo determinato e che ogni interpretazione restrittiva è errata ed illegittima in quanto lesiva dei diritti del personale della scuola, che vanno garantiti in modo paritario.

Fonte: Cisl Scuola

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