Tutta l'Italia è "area a contenimento rafforzato". Ciò significa che è necessario evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Sul sito del Ministro dell'Interno è disponibile il nuovo modello di autodichiarazione (formato pdf - formato Word), per attestare gli spostamenti per le suddette ragioni. L'autodichiarazione potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.
La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.
La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall’articolo 650 del Codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica).
In proposito, segnaliamo alcune FAQ del Governo (aggiornate al 15 marzo 2020):
Chi posso chiamare per segnalare la violazione delle disposizioni da parte di terzi?
È possibile segnalare eventuali violazioni, come sempre, alla polizia municipale o alle altre forze dell'ordine.
In caso di violazione delle norme, si è soggetti solo a una sanzione amministrativa o sono previste altre misure?
L’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, prevede che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle disposte misure di contenimento è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. Si ricorda a tale proposito che tale disposizione prevede che “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro”. Inoltre la violazione degli obblighi imposti dalle misure a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
L'ammenda di cui si parla comporta l'iscrizione nel casellario giudiziale?
Sì, salvo che sia stato concesso uno dei benefici previsti dagli articoli 163 (Sospensione condizionale della pena) e 175 (Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale) del codice penale. In ogni caso la condanna risulterà nel casellario nei casi in cui il relativo certificato sia rilasciato su richiesta di una pubblica amministrazione.