Sinergie di Scuola

Alcuni docenti a tempo indeterminato di una scuola della provincia di Verona si sono rivolti al giudice del lavoro per ottenere il compenso per le ore prestate, al di fuori dell’orario di servizio, per aver frequentato nell’a.s. 2007/2008 un corso di formazione di Pronto soccorso della durata di 12 ore, su espressa disposizione del proprio Dirigente scolastico.

I ricorrenti hanno sostenuto di aver diritto al compenso per tali ore, in quanto l’art. 22 comma 6 del D.L.vo 626/94 dispone che la formazione dei lavoratori deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Ad avviso dell’amministrazione invece le attività di formazione rientrerebbero tra le attività funzionali all’insegnamento per le quali la contrattazione collettiva non prevede un orario definito, al pari della attività di preparazione delle lezioni e esercitazioni, correzione dei compiti e dei rapporti individuali con le famiglie degli studenti. E che inoltre “le previsioni contrattuali non contemplino affatto l’obbligo di retribuire le attività formative, proprio perché esse rientrano negli obblighi dei docenti, al di fuori dell’insegnamento in senso stretto”. In particolare, l’art. 64 CCNL 2006/2009 dispone che “Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento” e che “Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.

Il giudice del lavoro di Verona, con sentenza n. 46/2011, ha dato ragione ai docenti, in quanto la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza non rientra nell’insieme delle attività funzionali allo sviluppo del patrimonio culturale dell’insegnante, ma è diretta invece, come per qualunque altro lavoratore, a prevenire rischi di infortunio o malattia correlati all’ambiente di lavoro. La formazione di dipendenti in materia di sicurezza trova quindi la sua fonte direttamente nell’art. 22 comma 6 del D.Lvo 626/94 e non nel CCNL. E pertanto il datore di lavoro pubblico deve prevedere l’attività di formazione per la sicurezza in orario di lavoro e se, come nel caso di specie, si è svolta invece al di fuori dell’orario di servizio, si tratta di vere e proprie ore aggiuntive da retribuire.

© 2024 HomoFaber Edizioni Srl - Tutti i diritti riservati. Sono vietate la copia e la riproduzione senza autorizzazione scritta. Sono ammesse brevi citazioni ed estratti indicando espressamente la fonte (Sinergie di Scuola) e il link alla home page del sito.