Riportiamo di seguito la guida di NoiPA sulla tredicesima.
La tredicesima è una mensilità aggiuntiva, che viene corrisposta ogni anno nel mese di dicembre ai lavoratori dipendenti. Per l’anno in corso, unitamente alla tredicesima, NoiPA erogherà il Bonus Natale (Decreto Omnibus n.113/2034) agli aventi diritto che hanno fatto richiesta.
Modalità e tempistiche di erogazione da parte di NoiPA
NoiPA eroga la tredicesima mensilità a tutti i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni gestite che hanno maturato almeno un mese di retribuzione nell’anno in corso. L’erogazione avviene in un’unica soluzione nel cedolino ordinario di dicembre.
In caso di conclusione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni, pensionamento o scadenza contrattuale in una data antecedente al 1° dicembre, la tredicesima maturata viene, invece, liquidata con l’ultimo cedolino.
I dipendenti delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere ricevono la tredicesima a dicembre in un cedolino aggiuntivo rispetto a quello ordinario.
Per i supplenti brevi e saltuari della Scuola la tredicesima viene corrisposta mensilmente nel cedolino ordinario in proporzione ai mesi lavorati.
I supplenti con contratto fino al 30 giugno e supplenti annuali al 31 agosto, invece, ricevono la tredicesima nel mese di dicembre.
Nel caso in cui nel nuovo anno scolastico non abbiano un contratto di lavoro, la tredicesima viene liquidata con un cedolino aggiuntivo.
Come si calcola
La tredicesima si calcola sulla base della retribuzione globale del dipendente. Lo stipendio di riferimento è quello relativo alla mensilità di dicembre; in caso di risoluzione antecedente del rapporto di lavoro, invece, si prende come riferimento il mese di cessazione.
Per i lavoratori part-time, lo stipendio preso a riferimento viene proporzionato in base alle ore lavorate.
Per ogni mese (o frazione superiore a 15 giorni) in cui ha lavorato, il dipendente matura un dodicesimo di tredicesima. Il totale spettante si ottiene pertanto moltiplicando quest’importo per il numero di mesi effettivamente lavorati.
Nei periodi di aspettativa non retribuita il lavoratore non matura la tredicesima.
L'importo della tredicesima mensilità è soggetto a tassazione; pertanto, vi si applicano le regolari trattenute fiscali e previdenziali.
Non concorrono al calcolo della tredicesima gli importi che non hanno carattere retributivo, come ad esempio le somme percepite per lavoro straordinario, le indennità per ferie, le indennità per l’eventuale reperibilità, le indennità sostitutive, i rimborsi spesa.