Il Decreto Aiuti bis è stato convertito, con modificazioni, nella legge 142 del 21/09/2022 (in G.U. n. 221 del 21/09/2022).
L'art. 23-bis proroga al 31 dicembre 2022 alcune misure concernenti il lavoro agile.
In particolare, fino al termine dell'anno 2022, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Sono inoltre prorogate fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni che riconoscono il diritto ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro. Condizione per esercitare il diritto è che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.