I Comuni che gestiscono il servizio di scuolabus devono garantire la presenza di un accompagnatore, oltre all'autista, nella gestione del servizio di trasporto scolastico.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, terza sezione civile, che con la sentenza n. 23464 depositata il 19 novembre 2010 ha costretto il Comune di Perugia al risarcimento del danno per le lesioni provocate da un alunno di quinta elementare ad un altro di terza mentre erano sullo scuolabus.
Per la Suprema Corte il fatto che non esista un obbligo normativo del Comune di disporre la vigilanza sul pullmino scolastico non lo esonera dal garantire la presenza di un accompagnatore che si affianchi all’autista, soprattutto tenuto contro dell’età dei trasportati.
La tutela e la sicurezza dei minori viene prima di tutto e a nulla vale imputare la culpa in educando ai genitori, perché, come già evidenziato dalla Corte di Appello, il minore aggressore di dieci anni non aveva una età idonea a renderlo consapevole della possibile gravità delle conseguenze della sua azione. “Non è infatti necessario che il giudice svolga indagini tecniche di carattere psicologico per affermare o escludere l’incapacità di intendere e di volere di un minore per gli effetti di cui all’art. 2047 c.c., quando le modalità del fatto e l’età del minore siano tali da autorizzare una conclusione in un senso o nell’altro”.
Secondo la Corte quindi grava sulla PA che svolge un servizio di trasporto riservato agli alunni l’adozione delle cautele occorrenti per tutelare la sicurezza dei minori. E se non lo fa è costretto a risarcire i danni.