Il 15 dicembre 2020 è stato sottoscritto il protocollo «Decadenza delle RSU nel corso del triennio dalla loro elezione» con il quale l’A.Ra.N. e le confederazioni sindacali rappresentative hanno inteso disciplinare, in via temporanea ed eccezionale in caso di decadenza delle RSU a seguito del venir meno del numero minimo di componenti previsto dall’ACQ 7 agosto 1998 e succ. mod. ed int.
In particolare, alla luce della situazione epidemiologica in atto che rende particolarmente complesso (ed in alcuni casi impossibile) procedere alle elezioni suppletive – difficoltà avvalorata anche dal rinvio delle elezioni generali delle rappresentanze sindacali unitarie intervenuto con l’art. 15 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157 –, le parti hanno concordato che il termine di cinquanta giorni fissato nell’accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001 decorre dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
Nelle more della rielezione della RSU le relazioni sindacali (ivi inclusa la sottoscrizione dei contratti integrativi) proseguiranno con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle RSU non dimissionari (o decaduti).