In motli casi le istituzioni scolastiche si trovano a dover ricevere dai dipendenti delle dichiarazioni sostitutive per giustificare ad esempio alcune tipologie di assenza o per attestare fatti o qualità personali. A tale proposito, c'è molta confusione tra gli istituti dell’autocertificazione e della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; nello specifico, troppo spesso si richiedono autocertificazioni in luogo della più corretta dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione o autocertificazione può essere utilizzata solo per un numero limitato di atti, quelli elencati dall’art. 46 del D.P.R. 445/2000, mentre la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è prevista dall’art. 38 comma 3 del Testo Unico, per cui: “Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identitaà del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo”.
Nell'articolo "Uso corretto delle dichiarazioni sostitutive" pubblicato sul n. 45 - Gennaio 2015 di Sinergie di Scuola Francesca Romana Ciangola prova a fare un po' di chiarezza sull'argomento, con alcuni esempi pratici.
Ad esempio, quale dichiarazione bisogna presentare in caso di malattia del bambino o per l'assistenza al disabile grave? O per giustificare un permesso per lutto oppure un permesso per motivi personali?
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