Il diploma di Insegnante tecnico pratico non ha valore abilitante per l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia.
La figura professionale dell’Itp è stata creata dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277. Negli istituti tecnici e professionali, svolge la funzione di docente non laureato con competenze tecnico-pratiche che si occupa delle attività svolte nei laboratori. L’abilitazione all’insegnamento costituisce un titolo ulteriore rispetto al titolo di studio e persegue lo scopo di accertare l’attitudine e la capacità tecnica necessaria da parte dell’insegnante.
La mancanza dell'abilitazione (ovvero del titolo attestante il conseguimento di quel complesso di qualità e abilità che rende un diplomato o un laureato un vero e proprio docente) preclude in ogni caso l'iscrizione nella seconda fascia, che consente direttamente l'insegnamento, potendosi invece prospettare l'eventuale partecipazione degli Itp a concorsi pubblici a cattedre, in quanto in questo caso la verifica dell'idoneità all'insegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale.
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 12/01/2022