L’esiguità dell’organico non può pregiudicare il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave, essendo tenuta l’Istituzione scolastica a provvedere a soddisfarle – in deroga al rapporti docenti-alunni ordinario – attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di sostegno, così come prevedeva già la legge n. 449 del 1997 con norma che non è suscettibile di modifica da parte del legislatore ordinario e che sancisce un ineludibile dovere da parte del’amministrazione scolastica.
Inoltre, il recente art. 9, comma 15, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha confermato che il limite dei docenti di sostegno (“pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’organico di fatto dell’a.s. 2009/2010”) fa “salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Fatte queste premesse, il Tar del Lazio, sez. di Roma, con sentenza n. 8266 del 3/10/2012, ha disposto che le amministrazioni scolastiche avviino e perfezionino con ogni tempestività, in base alla previsione di cui all’art. 9 del decreto legge 78/2010 che contempla la possibilità di procedere ad assunzione in deroga su posti di sostegno, le iniziative necessarie per assicurare l’adeguata integrazione dell’organico del personale in relazione al concreto fabbisogno della Istituzione scolastica, sancendo pertanto il diritto dell’alunna disabile grave ad ottenere apporto completo di n. 22 ore di sostegno anziché delle sole sei ore di cui ha usufruito per l’a.s. 2011/2012.