Il componente di un organo collegiale della scuola ha diritto a richiedere copia degli atti e dei verbali inerenti all’attività del collegio stesso e pertanto è illegittimo il diniego dell’amministrazione scolastica all’estrazione di copia dei suddetti documenti.
Lo ha deciso il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2423/2013, decidendo sul ricorso di quattro professoresse per la riforma della sentenza n. 1026 del 2012 con la quale il Tribunale amministrativo per la Campania, sezione di Salerno, ha dichiarato inammissibile, per mancata dimostrazione dell’esistenza di un interesse personale specifico e concreto, il loro ricorso per l’accesso, negato dall’Istituto scolastico, ai verbali di due Collegi dei docenti, cui le medesime avevano preso parte in qualità di componenti.
Le appellanti hanno presentato al Dirigente scolastico del Liceo presso il quale lavoravano istanza di estrazione di copia dei verbali, motivandola con l’omessa lettura e approvazione del verbale di ciascuna delle sedute e con l’esigenza di ottenere copia degli atti che loro stesse hanno contribuito a formare e di cui sono responsabili.
Il Dirigente scolastico ha opposto un primo diniego, argomentato con la carenza della specificazione dell’interesse e la presenza di terzi controinteressati, e un successivo diniego.
La sentenza di primo grado ha dato ragione al Liceo per mancanza di “un interesse giuridicamente tutelabile all’esibizione della documentazione richiesta”. Il Consiglio di Stato ha però riformato la sentenza, perché “tale valutazione di insussistenza del loro interesse all’accesso ai predetti documenti non può essere condivisa, trattandosi di un caso in cui l’interesse è in re ipsa, inerendo alla funzione di componente del collegio dei docenti, che giustifica l’esigenza di conservare e poter disporre della documentazione dell’attività svolta”.
Infatti, il componente di un organo collegiale dell’amministrazione ha un interesse concreto e diretto, oltre che qualificato, a disporre di copia degli atti e dei verbali inerenti all’attività del collegio stesso, per verifica, approfondimento, memoria dell’iter di formazione della volontà collegiale, e tale disponibilità non può essere circoscritta solo all’occasione delle riunioni cui egli partecipa o della apposizione della firma ai verbali ad esse relativi. Proprio alla qualità di componente di organo collegiale dell’istituzione scolastica si riconnette l’interesse, cui la disponibilità della documentazione può essere funzionale, ad ogni utile iniziativa sul piano propositivo e deliberativo per il miglior perseguimento degli interessi di rilievo pubblico che fanno capo all’istituzione stessa.
Pertanto, per il Consiglio di Stato è escluso che all’istanza avanzata dalle appellanti “possa attribuirsi un carattere eminentemente esplorativo, mentre pretestuoso, in relazione ad atti formati con la loro presenza, appare il richiamo a posizioni di terzi soggetti potenziali controinteressati, peraltro tutelabili da parte dell’amministrazione con le forme a ciò previste”.