Il diritto ad essere assunto su posti riservati ai disabili richiede quale unico presupposto che l'interessato risulti iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio tenute dall'Ufficio Provinciale del Lavoro e ciò perché è tale ufficio competente a certificare lo stato di disoccupazione. L'Amministrazione Scolastica deve dunque limitarsi a richiedere il certificato di iscrizione nelle citate liste e qualora ritenga che quel certificato sia stato rilasciato su presupposti falsi può solo interloquire con l'ufficio del lavoro competente per ottenere una verifica di tali presupposti ma non può direttamente sancire la non sussistenza dello stato di disoccupazione posto che tale incombenza deve ritenersi di esclusiva competenza del citato Ufficio Provinciale.
A stabilirlo è il Tar Veneto, sez. III, che con sentenza n. 354 del 1° marzo 2011 ha ritenuto illegittimo il comportamento dell’Amministrazione quando ha ritenuto inidoneo il certificato dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Catania ad attestare lo stato di disoccupazione ed ha contestualmente ritenuto che la ricorrente non potesse considerarsi disoccupata sulla base del mero fatto che la stessa avesse espletato una supplenza per il periodo 1 settembre 2008-30 giugno 2009.
In ogni caso l'iscrizione in tali liste - ricorda il Tar - risulta disciplinata dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 181 del 2000 (come modificato dal decreto legislativo n. 297 del 2002), ai sensi del quale lo stato di disoccupato non viene meno anche se l'interessato è parte di un rapporto di lavoro, purché il reddito conseguito dallo stesso non superi un certo ammontare.