Sinergie di Scuola

Il collocamento in posizione di distacco non implica la costituzione di un nuovo rapporto d’impiego, ma lascia immodificato lo stato giuridico pregresso, salvo che per la destinazione del servizio ad altra amministrazione.

Lo ha stabilito il Tar Campania – Sezione di Salerno – che con la sentenza n. 13379 del 7 dicembre 2010 ha dichiarato legittimo il provvedimento che aveva disposto il trasferimento del ricorrente da un Liceo Scientifico ad un Assessorato e la successiva riassegnazione all'amministrazione di provenienza.
Il punto centrale della controversia riguarda le modalità del trasferimento della dipendente dall’istituto scolastico all’Assessorato provinciale all’agricoltura ed alle foreste.

Esso risulta disposto con atto dell’Assessore, previa domanda dell’interessata, nella quale ella chiedeva “di poter essere distaccata temporaneamente presso l’Ufficio dell’Assessorato”.

È quindi evidente che, trattandosi di trasferimento su domanda, esso è potuto avvenire solo a titolo di distacco, conformemente a quanto richiesto, essendo tra l’altro stato disposto su posto non disponibile.

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