Superato l’anno di prova e formazione, è opportuno che i docenti assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2017/2018 presentino domanda per la ricostruzione della carriera, per poter fare valere, ai fini dell’inquadramento negli scaglioni retributivi, i servizi svolti precedentemente all’assunzione.
In particolare sono valutabili i seguenti servizi:
- insegnamento nelle scuole statali: durata minima di 180 giorni in un determinato anno scolastico, purché prestati in possesso di idoneo titolo di studio. Vale come anno intero anche il servizio dal 1° febbraio fino agli scrutini finali (o al termine delle attività didattica nella scuola dell’infanzia). Esistono alcune limitazioni tra i vari ordini e gradi di scuola. L’anno 2013 non è valido ai fini della ricostruzione di carriera;
- servizio di leva/civile: è pienamente valutabile se era in corso alla data del 31 gennaio 1987 o successivamente. Se invece è stato prestato prima del 31 gennaio 1987 vale solo se è coperto da nomina (costanza di impiego);
- i servizi, nelle scuole dell’infanzia (sia di ruolo che non di ruolo) e primaria (solo se di ruolo) degli enti locali, ma solo se si è a tempo indeterminato nell’infanzia o primaria;
- i servizi prestati nelle scuole primarie parificate e nelle scuole secondarie pareggiate;
- servizi nelle università come professore incaricato, assistente incaricato e assistente straordinario.
Ai sensi dell’art. 209 della Legge 107/2015 la ricostruzione di carriera deve essere richiesta presentando domanda una volta superato l’anno di formazione e comunque non prima del 1° settembre dell’anno scolastico immediatamente successivo.
C’è tempo fino al 31 dicembre di ogni anno. L’istanza deve essere presentata utilizzando la nuova funzione messa a disposizione su Istanze on-line.