Un insegnante di laboratorio tecnico, mentre si trovava nel piazzale antistante la scuola e sorvegliava i ragazzi durante una partita di pallavolo, era stato aggredito da un ex studente dell'istituto, riportando diverse lesioni, che lo avevano costretto ad un periodo di inabilità temporanea assoluta di circa un anno, successiva ricaduta e postumi permanenti comportanti un danno biologico pari al 65%.
L’INAIL aveva rigettato la domanda diretta a conseguire la indennità e la rendita di legge sul presupposto che l'infortunio fosse avvenuto in presenza di un rischio generico e non correlato alla prestazione lavorativa.
inoltre, dalla ricostruzione dei fatti emergeva la circostanza che l'aggressore non fosse un alunno del ricorrente e che, pertanto, tra quest'ultimo ed il suo aggressore non vi fosse alcun rapporto riconducibile all'attività lavorativa di docente di laboratorio da lui svolta.
Nell’accogliere il ricorso dell’insegnate, la Cassazione, con sentenza n. 12779/2012, ha affermato che “Ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato, per «occasione di lavoro» devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio - economiche, in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, col solo limite, in quest'ultimo caso, del cd. rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze personali".